Autore: Eleonora Panzeri

L’ordinamento italiano, all’art. 615 ter c.p., sanziona la condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Tale condotta è punita con la reclusione fino a tre anni.

Vi sono, inoltre, casi nei quali la pena va da uno a cinque anni, e cioè quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale et similia o da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato, quando il colpevole commette violenza (sulle cose, sulle persone) o è palesemente armato, oppure quando dal fatto deriva la distruzione, il danneggiamento o l’interruzione del funzionamento del sistema.

Il reato di cui si sta trattando, in sostanza, punisce due condotte: la prima, quella di chi accede abusivamente ad un sistema informatico; la seconda, quella di chi si mantiene nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo.

È bene chiarire che commette il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico chi, pur essendo abilitato all’accesso, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti posti dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Il semplice accesso e/o mantenimento, in violazione delle prescrizioni poste dall’interessato, costituiscono inequivocabilmente il reato di cui all’art. 615 ter c.p.. A nulla rilevano, anche se sorretti da buone intenzioni, gli scopi o le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema.

È pratica certamente diffusa, quella di fornire le proprie credenziali di accesso ad un altro soggetto. Tuttavia è importante sottolineare che questa sorta di “autorizzazione preventiva” non esclude automaticamente il reato poiché, per la sussistenza del reato di accesso abusivo non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state, in passato, comunicate all’autore del reato dallo stesso titolare delle credenziali quando la condotta incriminata abbia portato ad un risultato in contrasto o esorbitante con la volontà della vittima.

Ad esempio, è responsabile del delitto di accesso abusivo il soggetto che entri nel profilo “Facebook” dell’ex avvalendosi delle credenziali che conosceva, e cambi la “password” al fine di impedire all’ex di accedere ai social network.

 

Lo Studio Legale Panzeri, tramite il confronto con l’Assistito, mira proprio alla scelta della linea difensiva migliore per chi si affida allo Studio, considerando le specificità di ogni singola persona e di ogni singolo caso.

In occasione della festività di Ognissanti, lo Studio Legale Panzeri vuole ricordare in particolare Sant'Alfonso Maria de' Liguori, patrono degli avvocati.

 

Avendo egli stesso praticato la professione forense nella prima metà del 1700, prima di dedicarsi al sacerdozio, vergò dodici regole quale piccolo trattato di etica per i colleghi avvocati:
  1. Non bisogna mai accettare cause ingiuste, perché sono perniciose per la coscienza e pel decoro.
  2. Non si deve difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti.
  3. Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose (non necessarie) altrimenti resta all’avvocato l’obbligo di restituzione.
  4. Le cause dei clienti si devono trattare con quell’impegno con cui si trattano le cause proprie.
  5. È necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa.
  6. La dilazione e la trascuratezza degli avvocati spesso dannifica i clienti.
  7. L’avvocato deve implorare da Dio l’aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo protettore della giustizia.
  8. Non è lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori ai suoi talenti, alle sue forze e al suo tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.
  9. La giustizia e l’onestà non devono mai separarsi dagli avvocati cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.
  10. Un avvocato che perde una causa per sua negligenza si carica dell’obbligazione di rifare tutti i danni al suo cliente.
  11. Nel difendere le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.
  12. Finalmente i requisiti di un avvocato sono: la scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia.

Altri due santi si uniscono secondo la Chiesa a Sant'Alfonso Maria de' Liguori quali patroni e protettori degli avvocati: San Tommaso Moro e Sant'Ivo di Bretagna. Le dodici regole rendono però forse Sant'Alfonso più celebre degli altri tra i giuristi quale patrono degli avvocati.

 

Lo Studio Legale Panzeri augura a tutti una buona festività di Ognissanti.

 

Guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti costituisce reato. Tali condotte sono, quindi, sanzionate penalmente e portano la persona che si mette alla guida dopo aver bevuto o aver fatto uso di sostanze stupefacenti a dover affrontare un vero e proprio processo penale.

Guida in stato di ebbrezza

Per quanto concerne la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), a seconda del valore del tasso alcolemico rilevato, nel nostro ordinamento, vi sono diverse sanzioni:

  • tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa (da €543,00 a €2.170,00). Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l: sanzione penale.

In questo caso, sono stabiliti due diversi scaglioni:

  • il primo, quello meno grave, si verifica quando il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l; in questo caso, la sanzione prevista è l'ammenda da €800,00 a euro €3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • il secondo, quello più grave, si verifica quando il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l; in questo caso, la sanzione prevista è l'ammenda da €1.500,00 a €6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Per quanto concerne la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, la condotta ha sempre rilevanza penale (art. 187 C.d.S.) e la sanzione prevista è costituita dall'ammenda da €1.500,00 a €6.000,00 e dall'arresto (da sei mesi ad un anno). All'accertamento del reato consegue. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Si tratta di una materia articolata che prevede svariate ipotesi che incidono sul sistema sanzionatorio, alcuni di questi elementi sono l’aver provocato un incidente stradale oppure l’aver commesso il reato in esame tra le ore 22.00 e le ore 7.00, o ancora l’aver guidato un veicolo proprio o appartenente ad altro soggetto

Rivolgersi ad un avvocato per la scelta della linea difensiva

E’ importante affidarsi ad un avvocato che si occupi di questa materia, al fine di scegliere la miglior linea difensiva: vi sono, infatti, diverse soluzioni che si possono seguire per difendere una persona imputata per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: conversione della pena inflitta con quella dei lavori di pubblica utilità, messa alla prova, riti alternativi etc.

È fondamentale, per ogni persona che deve affrontare un processo, comprendere quale sia la soluzione migliore per sé, poiché, per ogni linea di difesa possibile, vi sono specifici vantaggi o benefici.


Lo Studio Legale Panzeri, tramite il confronto con l’Assistito, mira proprio alla scelta della linea difensiva migliore per chi si affida allo Studio, considerando le specificità di ogni singola persona e di ogni singolo caso.

logo

Via F. Frisi n. 3 - 20900 Monza
Tel: 039 9402337 - Cell: 3342919434
PEC: eleonora.panzeri@monza.pecavvocati.it

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram