Omicidio colposo

L'omicidio colposo si ha nel caso in cui si verifichi la morte di una persona, come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Dispositivo dell'art. 589 Codice Penale

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

  1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica;
  2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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